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Codice deontologico fotovideo. Fonte: sito Confartigianato 
 
Premessa Generale
 
Considerato che:
  - i problemi relativi alla totalità delle immagini fotografiche professionali sono sempre più rilevanti;
  - la tutela offerta a queste opere dalle normative attualmente vigenti non soddisfa integralmente gli autori di queste;
  - è altresì opportuno disciplinare espressamente, dal punto di vista deontologico, i rapporti professionali degli autori delle opere in questione nel duplice versante di quelli intercorrenti fra loro, nonché fra di essi e la clientela;
  allo scopo di contribuire a risolvere tali problemi, hanno promosso il seguente codice deontologico.
 
Finalità
 
1. Il codice deontologico ha lo scopo di:
 
   a) definire mediante le sue regole, e la attuazione delle sanzioni da esso previste in caso di inosservanza (ancorché questa non sia censurabile secondo le norme di altri ordinamenti) i principi di correttezza professionale in materia di fotografia;
 
  b) contribuire ad assicurare che le immagini fotografiche siano realizzate con prestazione propria, senza imitazioni o comportamenti sleali, e che le relative richieste di realizzazione, e/o utilizzazione da parte di terzi, abbiano - da parte dei fotografi - riscontri in termini di rigorosa correttezza professionale.
 
Per la attuazione di tali scopi, esso è vincolante per i fotografi professionisti aderenti alle Associazioni promotrici, nonché per ogni altra organizzazione o associazione che lo abbia in seguito accettato, e fatto proprio.
 
2. Le Associazioni promotrici di cui alle premesse - riconfermando l'impegno al pieno rispetto dei valori, contenuti, indicazioni desumibili dai propri atti costitutivi e statuti, e da quelli delle Confederazioni di cui siano eventualmente parte, nonché delle delibere ed indicazioni espresse dai relativi organi - si impegnano altresì:
  a) vincolare nelle forme proprie tutti i propri associati alle norme del Codice, nonché a promuovere il rispetto diffuso dei relativi principi in ogni forma opportuna;
 
  b) a promuovere l'adesione di altre associazio ni di categoria, per rendere la applicazione delle norme del Codice quanto più possibile diffusa e generale;
 
  c) a mirare tendenzialmente alla adesione - sulla base del comune denominatore rappresentato dalle "Premesse Giuridiche" al presente Codice - di cui al successivo n. 3 - anche di associazioni rappresentative di categorie contigue a quelle dei fotografi professionali (composte da committenti e/o utilizzatori, diretti o indiretti, di immagini fotografiche; o di intermediari delle utilizzazioni in questione), avendo come fine ultimo la realizzazione con esse di un Istituto per l'Autodisciplina della Immagine, dotato di un proprio Codice (destinato ad assorbire le specifiche previsioni del presente), e di un Giurì che sanzioni le attività in contrasto con le relative previsioni.
 
3. Premesse giuridiche fondanti
 

In dipendenza, e per il fatto stesso di essere membri delle Associazioni promotrici, (nonché di quelle che aderiranno successivamente), i fotografi riconoscono che pur nella estrema varietà delle loro specializzazioni professionali, di cultura, di preparazione, di costume, di gusti:

 
  a) le immagini fotografiche, in quanto connotate da creatività, costituiscono bene assoggettato alla disciplina della legge sul diritto d'autore (in Italia, L. 633/1941);
 
  b) il fotografo che ne è autore ha - come tale - su di esse i diritti morali riconosciuti dalla legge, che ogni altro fotografo è tenuto a rispettare e/o a far rispettare (segnatamente, quanto al diritto di paternità, e all'integrità dell'opera); astenendosi altresì da ogni possibile imitazione dell'immagine fotografica altrui. Segnatamente, costituisce imitazione illecita - se non espressamente autorizzata per iscritto dall'autore - ogni forma di elaborazione creativa, disciplinata dalla legge vigente (art.4 L.633/1941);
 
  c) quanto ai diritti di utilizzazione economica da parte dei committenti o di terzi, il relativo regime è pure assoggettato alla disciplina della legge sopra richiamata, o a quella contrattuale (in quanto non in contrasto con le norme inderogabili di questa); restando le semplici fotografie (non connotate da creatività) assoggettate alla disciplina dei diritti connessi, (oltre che alla disciplina contrattuale sopra citata);
 
  d) tanto per le immagini fotografiche realizzate su commissione, che per quelle create autonomamente, le utilizzazioni contrattualmente consentite sono quelle dichiarate all'autore (o ai suoi intermediari e incaricati) al momento dell'incarico, o della acquisizione del fotogramma già realizzato, che dovranno ove non desumibili da un vero e proprio documento contrattuale - essere esplicitate a cura dell'autore, o di suoi incaricati, in documenti scritti, in sede di formulazione di preventivo, di bolla di consegna di materiali, di fattura, ecc;
 
  e) da detti documenti (e, segnatamente, dal preventivo) dovrà pertanto essere univocamente desumibile ambito e durata delle utilizzazioni pattuite e trasferite, sub specie riproduzione, diffusione, uso economicamente rilevante del fotogramma; dovendosi intendere escluso - se non espressamente previsto - il trasferimento del diritto di elaborazione;
 
  f) le utilizzazioni come sopra previste potranno essere successivamente estese, previo nuovo ulteriore accordo e definizione di compensi ulteriori. Questi ultimi potranno tuttavia essere preventivamente definiti, in tal caso restando condizionata soltanto alla loro effettiva corresponsione la legittimità delle utilizzazioni ulteriori unilateralmente decise ed attuate nel tempo da parte dell'avente causa; in difetto di quanto precede, la utilizzazione compiuta da quest'ultimo è da ritenersi a tutti gli effetti senza titolo;
 
  g) comunque, il diritto di utilizzazione illimitata troverà il suo fondamento esclusivamente in un esplicito accordo scritto, che espressamente lo preveda come tale: intendendosi esulare dall'ambito del medesimo - in difetto di esplicita previsione scritta - il diritto di utilizzazione sub specie elaborazione;
 
  h) solo nel caso di cui sub g) la cessione del negativo (e comunque dell'immagine - anche digitalizzata -, quale che ne sia il supporto) implicherà di per sé il trasferimento dei diritti di utilizzazione illimitata sui medesimi; fatto salvo quanto sopra detto per il diritto di utilizzazione sub specie elaborazione;
 

  i) in difetto di rinuncia scritta convenuta con l'utilizzatore, il fotografo sarà tenuto a pretendere che le riproduzioni dell'immagine fotografica indichino il proprio nome o altra denominazione o sigla da lui scelta per la propria identificazione, secondo le forme d'uso per le varie utilizzazioni;

 
  l) con riferimento ai diritti di terzi comunque coinvolti nella realizzazione della fotografia, nel caso che essa avvenga su richiesta del committente, e si sia convenuto con questi che sono a di lui carico le spese ed oneri relativi, il fotografo dovrà evidenziare con chiarezza ai terzi predetti (fotomodelli, comparse, fornitori di beni o servizi necessari alla realizzazione della immagine fotografica) chi sia tenuto al pagamento delle loro prestazioni, prima di acquisirle.
 
Regole relative allo svolgimento della attività professionale
 
A. Rapporti con i colleghi
 
1. Imitazione opere altrui
 
 1.1 Costituiscono comportamenti sleali, le imitazioni o sfruttamenti abusivi o privi di titolo dei risultati del lavoro altrui, anche non rappresentati da immagini fotografiche. In generale, è considerata sleale la utilizzazione di una altrui realizzazione, anche se essa consti di alcuni apporti originali o innovativi del fotografo; così come la elaborazione di opere altrui, compiuta senza titolo.
 
 1.2 In particolare, e nello specifico, dovranno essere evitati l'imitazione e lo sfruttamento sistematico delle forme, linee, colori, scelte espressive (compositive, tonali, ecc.), effetti suggestivi, e - in genere - degli elementi significativi e personalizzanti delle immagini fotografiche altrui. Costituisce aggravante alla violazione della norma sopra detta l'avere attuato le scelte imitative in questione in funzione della acquisizione (o del tentativo di acquisizione) di clientela dell'autore come sopra imitato.
 
2. Correttezza - divieto di atteggiamenti denigratori - obbligo di colleganza
 
 2.1 Il fotografo deve improntare tutta la sua condotta, anche al di fuori dell'esercizio della propria attività professionale, a lealtà e correttezza nei confronti dei colleghi, rispettando la parola data e usando la massima cortesia.
 
 2.2 Il fotografo deve sempre astenersi dall'esprimere apprezzamenti negativi sull'attività professionale di un collega, e - in particolare - su una specifica altrui attività o prestazione, nonché sui presunti errori o incapacità qui rilevabili: anche quando succeda al collega stesso nella prestazione della attività in questione. Più in generale, deve astenersi dal denigrare in termini generici la professionalità e i risultati della attività di un collega.
 
 2.3 L'obbligo di colleganza come sopra configurato trova il suo limite in quanto strettamente necessario ad evitare obiettivi ed ingiustificati pregiudizi ad un cliente già acquisito (e non potenziale).
 
3. Divieto di intermediazioni non professionali, e di compensi da dirottamento della clientela
 
 3.1 Nell'esercizio della propria professione, e nel contesto concorrenziale del mercato, il fotografo non può né sollecitare né accettare attività intermediatrice di terze persone che venga svolta al di fuori dell'esercizio di una precisa e specifica professione che la comporti: così accaparrandosi, o lasciandosi procurare clientela. Le mere segnalazioni di un fotografo a cura di terzi non integrano di per sé attività intermediatrice.
 
 3.2 Il fotografo non deve esercitare influenze o pressioni, né corrispondere o promettere vantaggi, in funzione dell'ottenimento di incarichi professionali. Non può svolgere - direttamente o indirettamente - attività di intermediazione (esulante da specifiche e obiettive necessità connesse allo svolgim ento di propri incarichi professionali) in favore di altri professionisti o imprese.
 
 3.3 Il fotografo non deve accettare né prestare compensi di presentazione, o vantaggi di qualsiasi altro genere, corrisposti in dipendenza della acquisizione di un incarico professionale, o nella prospettiva di questa: a meno che tale attività di intermediazione non integri l'esercizio di una attività professionale o d'impresa come sub 3. l. Diversamente, la pratica sopra evidenziata (così come quelle considerate sub 3.1 e 3.2) sono di per sé da considerarsi concorrenzialmente sleali.
 
4. Divieto di collaborazioni non professionali
 
 4.1 Nel caso in cui il fotografo - per propri problemi di tempo, o di organizzazione non sia in grado di realizzare direttamente o mediante propri dipendenti o collaboratori professionali ed abituali un lavoro richiestogli, non potrà dirottare il medesimo su altri fotografi che non siano professionisti, ma - se richiesto dal possibile committente - dovrà obbligatoriamente consigliare colleghi che abbiano tale qualità.
 
 4.2 Costituisce atto di concorrenza sleale creare un sistema di collaborazioni anche occasionali - con fotografi  e personale non professionista. Si intendono tali i fotografi che non esercitino abitualmente e prevalentemente detta professione.
 
5. Divieto di iniziative atte a stornare clientela
 
 5.1 Il fotografo deve rigorosamente astenersi da qualsiasi iniziativa, attività o atteggiamento diretti a sottrarre un cliente ad un collega, col solo limite della mera presentazione e illustrazione dei propri lavori, e delle capacità professionali e tecniche che se ne desumano: senza alcuna valutazione comparativa con le attività o i lavori di altri colleghi, quali che siano.
 
 5.2 I fatti che precedono sono comunque da ritenersi sanzionabili a stregua dei presente Codice; eventuali valutazioni comparative negative, soprattutto se afferenti al collega cui si intenda sottrarre clientela, rappresentano una aggravante dei medesimi.
 
6. Divieto di concorrenza mediante prezzi concordati o escludenti
 
 6.1 Costituisce condotta sanzionabile a stregua del presente Codice, fatti salvi i principi della libera concorrenza, l'adozione di comportamenti concordati tra professionisti - esercenti l'attività nella medesima area geografica omogenea - volti alla comune determinazione di prezzi anormalmente bassi o di altre condizioni contrattuali in funzione di storno della clientela.
 
 6.2 Allo stesso modo, costituisce condotta sanzionabile l'adozione sistematica, da parte di un professionista in posizione di dominio all'interno di un'area geografica omogenea, di prezzi volti ad escludere gli altri operatori da detta area.
 
7. Subingresso in incarichi professionali
 
 7.1 Il fotografo che venga incaricato dal cliente di subentrare nelle prestazioni di un servizio in sostituzione di un collega, dovrà darne immediatamente notizia all'interessato contestualmente alla accettazione dell'incarico: adoperandosi per quanto possibile perché siano sollecitamente corrisposti i compensi legittimamente richiesti dal suo predecessore.
 
 7.2 Reciprocamente, nell'ipotesi inversa, dovrà adoperarsi affinché l'abbandono dell'incarico e il subentro del collega avvenga senza danno per il cliente.
 
8. Indicazioni abusive o equivoche - Altre evidenze esterne
 
 8.1 In qualsiasi evidenza esterna, così come nella carta intestata, nella insegna dei proprio Studio, ecc. il fotografo dovrà astenersi da indicazioni abusive, e da espressioni che possano ingenerare equivoco nella clientela, o nella potenziale clientela.
 
 8.2 Nei rapporti con la stampa, e con gli altri mezzi di comunicazione, il fotografo dovrà evitare in ogni modo ogni strumentalizzazione diretta ad una artificiosa promozione del proprio ruolo e della propria immagine professionale; si intende tale la promozione ottenuta tramite i mezzi predetti, mediante forme diverse dall'ordinario esercizio della pubblicità.
 
B. Rapporti con la clientela
 
9. Quadro normativo di riferimento
 
Il fotografo dovrà pretendere che tutti i rapporti con la clientela, e con intermediari professionali (agenzie, agenzie di pubblicità, ecc.), tanto relativi a immagini fotografiche realizzate su commissione, che relativi ad immagini fotografiche preesistenti, siano informati al rispetto dei principi (desumibili dalla vigente disciplina di legge) espressi sub 3 del presente Codice.
 
10. Obblighi generali del fotografo nei rapporti con la clientela
 
 10.1 Nei rapporti con la clientela, il fotografo deve curare gli interessi di questa con
scrupolo, diligenza, riservatezza. Senza esorbitare dall'incarico conferitogli, deve
fare tutto quanto necessario - nei limiti del predetto, e delle previsioni di legge - per
il raggiungimento degli scopi perseguiti dal cliente.
 
 10.2 Segnatamente, allorché la prestazione della propria attività avviene in termini
di lavoro autonomo (prevalentemente a propria e diretta personale cura), o -
nell'ambito della azienda del fotografo - come attività riferibile a questa,
quest'ultimo dovrà curare che tutte le trattative, ed esecuzioni dei contratti, si
svolgono secondo buona fede.
 
11. Formalizzazione preventiva dei contenuti dei rapporti
 
 11.1 In particolare, e ai fini di cui al precedente art. 10, il fotografo è di norma
tenuto ad evidenziare preventivamente in un documento scritto, da consegnarsi al
cliente prima della esecuzione dell'incarico:
- le proprie prestazioni quali specificamente da realizzarsi, e quelle suscettibili di
essergli richieste nel corso dei lavoro, in quanto sia disponibile a fornirle;
- i compensi corrispettivi delle une e delle altre;
- le utilizzazioni specifiche - anche quanto a tempi, e modalità - del lavoro da
realizzare (o delle immagini fotografiche autonomamente e prima realizzate), che il
cliente abbia richiesto, e cui sarà legittimato in dipendenza della conclusione ed
esecuzione della prestazione richiesta al fotografo.
Dovranno altresì essere specificamente dettagliati in termini di preventivo i costi
vivi (in quanto sostenuti direttamente dal fotografo) relativi a:
- assistenza tecnica eventuale;
- studio esterno;
- stylist, truccatrice, parrucchiere, carpentiere, pittore, macchinisti, ecc;
- "locations";
- "overtime" sul set, di location, o in studio;
- costruzioni;
- effetti speciali;
- telefono, fax;
- trasporti, costi chilometrici;
- modelli.
 
12. Incarichi non esattamente eseguibili
 
 12.1 Il fotografo non deve assumere incarichi che siano sproporzionati e non
conformi alla sua preparazione e capacità professionale, o alle dotazioni strumentali
della propria azienda (o di altre eventuali, di cui possa agevolmente disporre)
 
 12.2 Il fotografo non dovrà altresì accettare un incarico, ove sia nella incapacità di
poterlo assolvere tempestivamente, tenuto conto degli altri suoi impegni; o anche
ove il tempestivo assolvimento si presenti come notevolmente problematico.
 
13. Prestazioni professionali altrui
 
 13.1 Nel caso di immagine fotografica da eseguire su commissione, ove al fotografo
competano le scelte creative di fondo da attuarsi nel corso del lavoro, egli avrà di
norma diritto a scegliere personalmente chi dovrà fornire le prestazioni professionali
personali (modelli, parrucchieri, truccatori, ecc.), o le prestazioni tecniche
integrative (laboratori specializzati, ecc.) necessarie alla realizzazione ottimale del
prodotto finito.
 
 13.2 Nelle ipotesi di cui sopra, avrà tuttavia l'obbligo di evidenziare
preventivamente al cliente i relativi oneri e costi (ove debba direttamente
assolverli), come previsto sub 12.2.
 
14. Necessità sopravvenuta di altre collaborazioni
 
 14.1 Se nel corso della esecuzione l'opera richiesta risultasse particolarmente
complessa, in dipendenza di nuove e sopravvenute richieste ed esigenze del cliente,
o di richieste ed esigenze non adeguatamente esplicitate da questi al momento del
conferimento dell'incarico, e risultasse così necessaria e/o opportuna la
collaborazione di altri professionisti specializzati in un particolare ramo di attività, il
fotografo dovrà prospettare chiaramente al cliente la necessità e/o l'opportunità di
quanto precede: suggerendo i nominativi più idonei, e coinvolgendo i soggetti in
questione soltanto previo consenso del cliente.
 
 14.2 Nel caso di mancato consenso, il fotografo sarà legittimato a regolarsi a
termini della disposizione di cui all'articolo successivo.
 
15.Recesso
 
 15.1 Il fotografo esercita legittimamente il suo diritto di non occuparsi
ulteriormente di un incarico nel caso in cui:
- il cliente non provveda al pagamento di acconti legittimamente richiesti;
- il cliente non assolva il pagamento di spese vive convenute come a lui
direttamente facenti carico;
- il cliente non metta fattualmente il fotografo in condizione di eseguire la propria
prestazione;
- si verifichino disarmonie tali da pregiudicare gravemente la esecuzione ottimale
della prestazione del fotografo;
- esistano fondati e reali rischi di insolvenza da parte del cliente.
 
 15.2 Nelle ipotesi predette, e in quella di cui sub 14.2, il fotografo dovrà
formalizzare per iscritto la decisione di recedere dal rapporto, indicando - su
eventuale richiesta del cliente - altri colleghi professionisti disponibili a fornire
prestazioni equivalenti; in ogni caso, facendo quanto ragionevolmente possibile per
evitare che la interruzione del rapporto determini per il cliente pregiudizi non
giustificati.
 
Sanzioni disciplinari - Collegio dei Probiviri
 
16. Misure
 
I fotografi vincolati all'osservanza del presente codice saranno suscettibili - in
dipendenza da comportamenti difformi dalle relative previsioni – delle seguenti
misure:
- il richiamo;
- la deplorazione;
- la censura;
- la sospensione dalla qualità di membro della Associazione cui appartengono, per
un periodo di tempo fino a 6 mesi;
- la espulsione dalla Associazione.
 
17. Graduazione. Ipotesi di applicazione
 
 17.1 Le misure di cui sopra sono citate in ordine di gravità crescente.
 
 17.2 Esse potranno essere irrogate come di seguito:
- il richiamo, con riferimento alle mancanze e/o vio lazioni più lievi delle regole di cui
al presente codice;
- la deplorazione, con riferimento alle mancanze e/o violazioni più gravi;
- la censura, con riferimento alle mancanze e/o violazioni di gravità ancora più
consistente, o per recidiva in fatti che abbiano già provocato il richiamo e/o la
deplorazione;
- la sospensione, relativamente a violazioni di portata e consistenza ancora più
grave o realizzate rispetto direttive degli organi delle Associazioni che - in
conformità ai contenuti del presente Codice - abbiano fissato indirizzi deontologici
specifici, determinandoli con deliberazione vincolante per tutti gli iscritti;
- la espulsione, per ripetute o gravi infrazioni alla disciplina di cui al presente
Codice, o per indegnità morale o civile dell'associato.
 
18. Pubblicità delle misure comminate
 
Tanto le fattispecie che hanno portato alla irrogazione di una misura che la relativa
pronuncia, se ed in quanto l'organo che ha emanato quest'ultima la ritenga
espressamente di utile conoscenza per la categoria dei fotografi nella generalità,
potranno essere diffuse per estratto su organi di stampa interni delle Associazioni, o
su pagine a cura di queste gestite su altri organi: con rispetto dell'anonimato del
fotografo coinvolto, o delle altre parti interessate alla vicenda.
 
19. Collegio dei Probiviri
 
 19.1 Gli organi interni a livello nazionale delle Associazioni che promuovono il
presente Codice eleggono, con durata triennale, il Collegio dei Probiviri, composto di
5 membri effettivi più tre supplenti, i quali restano in carica per un triennio e sono
rieleggibili per un solo altro mandato. I membri supplenti sostituiscono i membri
effettivi in caso di impedimento di uno o più di questi.
I cinque membri di cui sopra provvederanno, alla prima riunione successiva alla loro
elezione, alla nomina del Presidente del Collegio, in persona di un giurista (non
appartenente alle Associazioni); il quale resterà in carica per analoga durata, e
potrà essere rieletto.
 
 19.2 I Probiviri non potranno ricoprire cariche a livello nazionale e/o regionale nelle
organizzazioni delle Associazioni che li hanno designati o eletti.
 
20. Competenza - decisioni
 
 20.1 Oltre che il compito di giudicare sui casi di violazione dei presente Codice,
segnalabili a cura di chiunque vi abbia interesse, il Collegio dei Probiviri è
legittimato a dirimere - in funzione di "Corte d'Onore" - vertenze tra iscritti alle
Associazioni che glielo richiedano. Adotta decisioni finali motivate, a maggioranza
semplice dei propri componenti; nel caso di delibere che si risolvano
paritariamente, sarà prevalente il voto del Presidente.
 
21. Norme sull'operatività
 
 21.1 La procedura innanzi al Collegio dei Probiviri può essere promossa su iniziativa
di chiunque vi abbia interesse, e - comunque - su iniziativa degli organi dirigenti
delle Associazioni, così come dietro esposto documentato di un associato. Dovranno
essere preventivamente contestati all'interessato - a cura del Collegio dei Probiviri -
gli addebiti e i rilievi mossi, con l'invito a presentare le proprie giustificazioni scritte
entro il termine di quindici giorni.
Il Collegio potrà delegare ad uno dei suoi componenti sia le indagini preliminari
necessarie alla formulazione degli addebiti da contestare, che i singoli atti istruttori.
 
 21.2 Esaminate le giustificazioni come sopra presentate, ove il Collegio non ritenga
destituiti di fondamento gli addebiti e contestazioni mosse all'interessato, (così
archiviando la posizione, e dandone comunicazione a quest'ultimo nonché a chi ha
promosso il giudizio), si procederà all'istruzione di quest'ultimo. L'interessato, nel
procedimento innanzi al Collegio, dovrà essere posto in grado di svolgere la propria
difesa oralmente e/o per iscritto, e dovrà essere invitato a comparire con preavviso
di almeno 10 giorni. All'esito della istruzione (in cui il Collegio potrà disporre il
contraddittorio delle parti) sarà immediatamente emanata la pronuncia, redatta in
forma scritta e sinteticamente motivata, che verrà letta alle parti o - in loro assenza
- a queste comunicate per raccomandata.
 
21.3 Il Collegio sceglie nel proprio seno un segretario responsabile della custodia
degli atti e dei documenti, il quale redige apposito verbale dello svolgimento dei
lavori.
 
22. Integrazioni del Collegio dei Probiviri
 
In caso di cessazione di un Probiviro dalla carica per qualsiasi causa, subentra
nell'ordine il primo dei membri supplenti nell'ordine indicato a cura dall'Associazione
che lo ha designato o eletto.
Analogamente si procede, limitatamente al singolo procedimento, in caso di
astensione o ricusazione preventivamente deliberate dal Collegio.
 
 

 

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