|
Scegli la regione |
|
|
Codice deontologico fotovideo.
Fonte: sito Confartigianato
|
|
Premessa Generale |
|
Considerato che: |
- i problemi relativi alla totalità delle
immagini fotografiche professionali sono
sempre più rilevanti; |
- la
tutela offerta a queste opere dalle
normative attualmente vigenti non
soddisfa integralmente gli autori di
queste; |
- è
altresì opportuno disciplinare
espressamente, dal punto di vista
deontologico, i rapporti professionali
degli autori delle opere in questione
nel duplice versante di quelli
intercorrenti fra loro, nonché fra di
essi e la clientela; |
allo
scopo di contribuire a risolvere tali
problemi, hanno promosso il seguente
codice deontologico. |
|
Finalità
|
|
1. Il
codice deontologico ha lo scopo di: |
|
a)
definire mediante le sue regole, e la
attuazione delle sanzioni da esso
previste in caso di inosservanza
(ancorché questa non sia censurabile
secondo le norme di altri ordinamenti) i
principi di correttezza professionale in
materia di fotografia; |
|
b)
contribuire ad assicurare che le
immagini fotografiche siano realizzate
con prestazione propria, senza
imitazioni o comportamenti sleali, e che
le relative richieste di realizzazione,
e/o utilizzazione da parte di terzi,
abbiano - da parte dei fotografi -
riscontri in termini di rigorosa
correttezza professionale. |
|
Per
la attuazione di tali scopi, esso è
vincolante per i fotografi
professionisti aderenti alle
Associazioni promotrici, nonché per ogni
altra organizzazione o associazione che
lo abbia in seguito accettato, e fatto
proprio. |
|
2. Le
Associazioni promotrici di cui alle
premesse - riconfermando l'impegno al
pieno rispetto dei valori, contenuti,
indicazioni desumibili dai propri atti
costitutivi e statuti, e da quelli delle
Confederazioni di cui siano
eventualmente parte, nonché delle
delibere ed indicazioni espresse dai
relativi organi - si impegnano altresì: |
a) vincolare nelle forme proprie tutti i
propri associati alle norme del Codice,
nonché a promuovere il rispetto diffuso
dei relativi principi in ogni forma
opportuna; |
|
b)
a promuovere l'adesione
di altre associazio ni di categoria, per
rendere la applicazione delle norme del
Codice quanto più possibile diffusa e
generale; |
|
c)
a mirare tendenzialmente
alla adesione - sulla base del comune
denominatore rappresentato dalle
"Premesse Giuridiche" al presente Codice
- di cui al successivo n. 3 - anche di
associazioni rappresentative di
categorie contigue a quelle dei
fotografi professionali (composte da
committenti e/o utilizzatori, diretti o
indiretti, di immagini fotografiche; o
di intermediari delle utilizzazioni in
questione), avendo come fine ultimo la
realizzazione con esse di un Istituto
per l'Autodisciplina della Immagine,
dotato di un proprio Codice
(destinato ad assorbire le specifiche
previsioni del presente), e di un Giurì
che sanzioni le attività in contrasto
con le relative previsioni. |
|
3. Premesse giuridiche fondanti
|
|
In dipendenza, e per il fatto stesso di
essere membri delle Associazioni promotrici,
(nonché di quelle che aderiranno
successivamente), i fotografi riconoscono che
pur nella estrema varietà delle loro
specializzazioni professionali, di cultura, di
preparazione, di costume, di gusti: |
|
a) le
immagini fotografiche, in quanto connotate da
creatività, costituiscono bene assoggettato alla
disciplina della legge sul diritto d'autore (in
Italia, L. 633/1941); |
|
b) il fotografo che ne è autore ha
- come tale - su di esse i diritti morali
riconosciuti dalla legge, che ogni altro
fotografo è tenuto a rispettare e/o a far
rispettare (segnatamente, quanto al diritto di
paternità, e all'integrità dell'opera);
astenendosi altresì da ogni possibile imitazione
dell'immagine fotografica altrui. Segnatamente, costituisce imitazione illecita - se non
espressamente autorizzata per iscritto
dall'autore - ogni forma di elaborazione
creativa, disciplinata dalla legge vigente (art.4
L.633/1941); |
|
c) quanto ai diritti di
utilizzazione economica da parte dei committenti
o di terzi, il relativo regime è pure
assoggettato alla disciplina della legge sopra
richiamata, o a quella contrattuale (in quanto
non in contrasto con le norme inderogabili di
questa); restando le semplici fotografie (non
connotate da creatività) assoggettate alla
disciplina dei diritti connessi, (oltre che alla
disciplina contrattuale sopra citata); |
|
d) tanto per le immagini
fotografiche realizzate su commissione, che per
quelle create autonomamente, le utilizzazioni
contrattualmente consentite sono quelle
dichiarate all'autore (o ai suoi intermediari e
incaricati) al momento dell'incarico, o della
acquisizione del fotogramma già realizzato, che
dovranno ove non desumibili da un vero e proprio
documento contrattuale - essere esplicitate a
cura dell'autore, o di suoi incaricati, in
documenti scritti, in sede di formulazione di
preventivo, di bolla di consegna di materiali,
di fattura, ecc; |
|
e) da detti documenti (e,
segnatamente, dal preventivo) dovrà pertanto
essere univocamente desumibile ambito e durata
delle utilizzazioni pattuite e trasferite, sub
specie riproduzione, diffusione, uso
economicamente rilevante del fotogramma;
dovendosi intendere escluso - se non
espressamente previsto - il trasferimento del
diritto di elaborazione; |
|
f) le utilizzazioni come sopra
previste potranno essere successivamente estese,
previo nuovo ulteriore accordo e definizione di
compensi ulteriori. Questi ultimi potranno
tuttavia essere preventivamente definiti, in tal
caso restando condizionata soltanto alla loro
effettiva corresponsione la legittimità delle
utilizzazioni ulteriori unilateralmente decise
ed attuate nel tempo da parte dell'avente causa;
in difetto di quanto precede, la utilizzazione
compiuta da quest'ultimo è da ritenersi a tutti
gli effetti senza titolo; |
|
g) comunque, il diritto di
utilizzazione illimitata troverà il suo
fondamento esclusivamente in un esplicito
accordo scritto, che espressamente lo preveda
come tale: intendendosi esulare dall'ambito del
medesimo - in difetto di esplicita previsione
scritta - il diritto di utilizzazione sub specie
elaborazione; |
|
h) solo nel caso di cui sub g) la cessione del negativo
(e comunque dell'immagine - anche digitalizzata
-, quale che ne sia il supporto) implicherà di
per sé il trasferimento dei diritti di
utilizzazione illimitata sui medesimi; fatto
salvo quanto sopra detto per il diritto di
utilizzazione sub specie elaborazione; |
|
i) in difetto di rinuncia scritta
convenuta con l'utilizzatore, il fotografo sarà
tenuto a pretendere che le riproduzioni
dell'immagine fotografica indichino il proprio
nome o altra denominazione o sigla da lui scelta
per la propria identificazione, secondo le forme
d'uso per le varie utilizzazioni; |
|
l) con riferimento ai diritti di
terzi comunque coinvolti nella realizzazione
della fotografia, nel caso che essa avvenga su
richiesta del committente, e si sia convenuto
con questi che sono a di lui carico le spese ed
oneri relativi, il fotografo dovrà evidenziare
con chiarezza ai terzi predetti (fotomodelli,
comparse, fornitori di beni o servizi necessari
alla realizzazione della immagine fotografica)
chi sia tenuto al pagamento delle loro
prestazioni, prima di acquisirle. |
|
Regole relative allo svolgimento della
attività professionale |
|
A. Rapporti con i colleghi |
|
1. Imitazione opere altrui |
|
1.1
Costituiscono comportamenti sleali, le
imitazioni o sfruttamenti abusivi o privi di
titolo dei risultati del lavoro altrui,
anche non rappresentati da immagini
fotografiche. In generale, è considerata
sleale la utilizzazione di una altrui
realizzazione, anche se essa consti di
alcuni apporti originali o innovativi del
fotografo; così come la elaborazione di
opere altrui, compiuta senza titolo. |
|
1.2 In particolare, e nello specifico, dovranno essere evitati l'imitazione e lo
sfruttamento sistematico delle forme, linee,
colori, scelte espressive (compositive,
tonali, ecc.), effetti suggestivi, e - in
genere - degli elementi significativi e
personalizzanti delle immagini fotografiche
altrui. Costituisce aggravante alla
violazione della norma sopra detta l'avere
attuato le scelte imitative in questione in
funzione della acquisizione (o del tentativo
di acquisizione) di clientela dell'autore
come sopra imitato. |
|
2. Correttezza - divieto di
atteggiamenti denigratori - obbligo di
colleganza |
|
2.1 Il fotografo deve improntare
tutta la sua condotta, anche al di fuori
dell'esercizio della propria attività
professionale, a lealtà e correttezza nei
confronti dei colleghi, rispettando la
parola data e usando la massima cortesia.
|
|
2.2 Il fotografo deve sempre astenersi dall'esprimere apprezzamenti negativi
sull'attività professionale di un collega, e
- in particolare - su una specifica altrui
attività o prestazione, nonché sui presunti
errori o incapacità qui rilevabili: anche
quando succeda al collega stesso nella
prestazione della attività in questione. Più
in generale, deve astenersi dal denigrare in
termini generici la professionalità e i
risultati della attività di un collega. |
|
2.3 L'obbligo di colleganza come sopra configurato
trova il suo limite in quanto strettamente
necessario ad evitare obiettivi ed
ingiustificati pregiudizi ad un cliente già
acquisito (e non potenziale). |
|
3. Divieto di intermediazioni non
professionali, e di compensi da dirottamento
della clientela |
|
3.1 Nell'esercizio della propria
professione, e nel contesto concorrenziale
del mercato, il fotografo non può né
sollecitare né accettare attività
intermediatrice di terze persone che venga
svolta al di fuori dell'esercizio di una
precisa e specifica professione che la
comporti: così accaparrandosi, o lasciandosi
procurare clientela. Le mere segnalazioni di
un fotografo a cura di terzi non integrano
di per sé attività intermediatrice. |
|
3.2 Il fotografo non deve esercitare influenze o
pressioni, né corrispondere o promettere
vantaggi, in funzione dell'ottenimento di
incarichi professionali. Non può svolgere -
direttamente o indirettamente - attività di
intermediazione (esulante da specifiche e
obiettive necessità connesse allo svolgim
ento di propri incarichi professionali) in
favore di altri professionisti o imprese. |
|
3.3 Il fotografo non deve accettare né prestare
compensi di presentazione, o vantaggi di
qualsiasi altro genere, corrisposti in
dipendenza della acquisizione di un incarico
professionale, o nella prospettiva di
questa: a meno che tale attività di
intermediazione non integri l'esercizio di
una attività professionale o d'impresa come
sub 3. l. Diversamente, la pratica sopra
evidenziata (così come quelle considerate
sub 3.1 e 3.2) sono di per sé da
considerarsi concorrenzialmente sleali. |
|
4. Divieto di collaborazioni non
professionali |
|
4.1
Nel caso in cui il fotografo -
per propri problemi di tempo, o di
organizzazione non sia in grado di
realizzare direttamente o mediante propri
dipendenti o collaboratori professionali ed
abituali un lavoro richiestogli, non potrà
dirottare il medesimo su altri fotografi che
non siano professionisti, ma - se richiesto
dal possibile committente - dovrà
obbligatoriamente consigliare colleghi che
abbiano tale qualità. |
|
4.2 Costituisce atto di concorrenza sleale creare
un sistema di collaborazioni anche
occasionali - con fotografi e
personale non
professionista. Si intendono tali i
fotografi che non esercitino abitualmente e
prevalentemente detta professione. |
|
5. Divieto di iniziative atte a
stornare clientela |
|
5.1 Il fotografo deve rigorosamente
astenersi da qualsiasi iniziativa, attività
o atteggiamento diretti a sottrarre un
cliente ad un collega, col solo limite della
mera presentazione e illustrazione dei
propri lavori, e delle capacità
professionali e tecniche che se ne desumano:
senza alcuna valutazione comparativa con le
attività o i lavori di altri colleghi, quali che siano. |
|
5.2 I fatti che precedono sono comunque da ritenersi sanzionabili a stregua dei
presente Codice; eventuali valutazioni
comparative negative, soprattutto se
afferenti al collega cui si intenda
sottrarre clientela, rappresentano una
aggravante dei medesimi. |
|
6. Divieto di
concorrenza mediante prezzi concordati o
escludenti |
|
6.1 Costituisce
condotta sanzionabile a stregua del presente
Codice, fatti salvi i principi della libera
concorrenza, l'adozione di comportamenti
concordati tra professionisti - esercenti
l'attività nella medesima area geografica
omogenea - volti alla comune determinazione
di prezzi anormalmente bassi o di altre
condizioni contrattuali in funzione di
storno della clientela. |
|
6.2
Allo stesso modo, costituisce condotta
sanzionabile l'adozione sistematica, da
parte di un professionista in posizione
di dominio all'interno di un'area
geografica omogenea, di prezzi volti ad
escludere gli altri operatori da detta
area. |
|
7.
Subingresso in incarichi professionali |
|
7.1 Il fotografo che
venga incaricato dal cliente di subentrare
nelle prestazioni di un servizio in
sostituzione di un collega, dovrà darne
immediatamente notizia all'interessato
contestualmente alla accettazione
dell'incarico: adoperandosi per quanto
possibile perché siano sollecitamente
corrisposti i compensi legittimamente
richiesti dal suo predecessore. |
|
7.2 Reciprocamente, nell'ipotesi inversa, dovrà adoperarsi affinché l'abbandono
dell'incarico e il subentro del collega
avvenga senza danno per il cliente. |
|
8. Indicazioni
abusive o equivoche - Altre evidenze esterne |
|
8.1 In qualsiasi
evidenza esterna, così come nella carta
intestata, nella insegna dei proprio Studio,
ecc. il fotografo dovrà astenersi da
indicazioni abusive, e da espressioni che
possano ingenerare equivoco nella clientela,
o nella potenziale clientela. |
|
8.2 Nei rapporti con la stampa, e con gli altri mezzi di comunicazione, il
fotografo dovrà evitare in ogni modo ogni
strumentalizzazione diretta ad una
artificiosa promozione del proprio ruolo e
della propria immagine professionale; si
intende tale la promozione ottenuta tramite
i mezzi predetti, mediante forme diverse
dall'ordinario esercizio della pubblicità. |
|
B. Rapporti con la clientela |
|
9. Quadro normativo di riferimento |
|
Il fotografo dovrà pretendere che tutti i rapporti
con la clientela, e con intermediari
professionali (agenzie, agenzie di
pubblicità, ecc.), tanto relativi a
immagini fotografiche realizzate su
commissione, che relativi ad immagini
fotografiche preesistenti, siano
informati al rispetto dei principi
(desumibili dalla vigente disciplina di
legge) espressi sub 3 del presente
Codice. |
|
10. Obblighi generali del
fotografo nei rapporti con la clientela
|
|
10.1
Nei rapporti con la clientela, il
fotografo deve curare gli interessi di
questa con
scrupolo, diligenza, riservatezza. Senza
esorbitare dall'incarico conferitogli,
deve
fare tutto quanto necessario - nei
limiti del predetto, e delle previsioni
di legge - per
il raggiungimento degli scopi perseguiti
dal cliente. |
|
10.2
Segnatamente, allorché la prestazione
della propria attività avviene in
termini
di lavoro autonomo (prevalentemente a
propria e diretta personale cura), o -
nell'ambito della azienda del fotografo
- come attività riferibile a questa,
quest'ultimo dovrà curare che tutte le
trattative, ed esecuzioni dei contratti,
si
svolgono secondo buona fede. |
|
11.
Formalizzazione preventiva dei contenuti
dei rapporti |
|
11.1
In particolare, e ai fini di cui al
precedente art. 10, il fotografo è di
norma
tenuto ad evidenziare preventivamente in
un documento scritto, da consegnarsi al
cliente prima della esecuzione
dell'incarico:
- le proprie prestazioni quali
specificamente da realizzarsi, e quelle
suscettibili di
essergli richieste nel corso dei lavoro,
in quanto sia disponibile a fornirle;
- i compensi corrispettivi delle une e
delle altre;
- le utilizzazioni specifiche - anche
quanto a tempi, e modalità - del lavoro
da
realizzare (o delle immagini
fotografiche autonomamente e prima
realizzate), che il
cliente abbia richiesto, e cui sarà
legittimato in dipendenza della
conclusione ed
esecuzione della prestazione richiesta
al fotografo.
Dovranno altresì essere specificamente
dettagliati in termini di preventivo i
costi
vivi (in quanto sostenuti direttamente
dal fotografo) relativi a: |
-
assistenza tecnica eventuale;
- studio esterno;
- stylist, truccatrice, parrucchiere,
carpentiere, pittore, macchinisti, ecc;
- "locations";
- "overtime" sul set, di location, o in
studio;
- costruzioni;
- effetti speciali;
- telefono, fax;
- trasporti, costi chilometrici;
- modelli. |
|
12.
Incarichi non esattamente eseguibili |
|
12.1
Il fotografo non deve assumere incarichi
che siano sproporzionati e non
conformi alla sua preparazione e
capacità professionale, o alle dotazioni
strumentali
della propria azienda (o di altre
eventuali, di cui possa agevolmente
disporre) |
|
12.2
Il fotografo non dovrà altresì accettare
un incarico, ove sia nella incapacità di
poterlo assolvere tempestivamente,
tenuto conto degli altri suoi impegni; o
anche
ove il tempestivo assolvimento si
presenti come notevolmente problematico. |
|
13.
Prestazioni professionali altrui |
|
13.1
Nel caso di immagine fotografica da
eseguire su commissione, ove al
fotografo
competano le scelte creative di fondo da
attuarsi nel corso del lavoro, egli avrà
di
norma diritto a scegliere personalmente
chi dovrà fornire le prestazioni
professionali
personali (modelli, parrucchieri,
truccatori, ecc.), o le prestazioni
tecniche
integrative (laboratori specializzati,
ecc.) necessarie alla realizzazione
ottimale del
prodotto finito. |
|
13.2
Nelle ipotesi di cui sopra, avrà
tuttavia l'obbligo di evidenziare
preventivamente al cliente i relativi
oneri e costi (ove debba direttamente
assolverli), come previsto sub 12.2. |
|
14.
Necessità sopravvenuta di altre
collaborazioni |
|
14.1
Se nel corso della esecuzione l'opera
richiesta risultasse particolarmente
complessa, in dipendenza di nuove e
sopravvenute richieste ed esigenze del
cliente,
o di richieste ed esigenze non
adeguatamente esplicitate da questi al
momento del
conferimento dell'incarico, e risultasse
così necessaria e/o opportuna la
collaborazione di altri professionisti
specializzati in un particolare ramo di
attività, il
fotografo dovrà prospettare chiaramente
al cliente la necessità e/o
l'opportunità di
quanto precede: suggerendo i nominativi
più idonei, e coinvolgendo i soggetti in
questione soltanto previo consenso del
cliente. |
|
14.2
Nel caso di mancato consenso, il
fotografo sarà legittimato a regolarsi a
termini della disposizione di cui
all'articolo successivo. |
|
15.Recesso |
|
15.1
Il fotografo esercita legittimamente il
suo diritto di non occuparsi
ulteriormente di un incarico nel caso in
cui:
- il cliente non provveda al pagamento
di acconti legittimamente richiesti;
- il cliente non assolva il pagamento di
spese vive convenute come a lui
direttamente facenti carico;
- il cliente non metta fattualmente il
fotografo in condizione di eseguire la
propria
prestazione;
- si verifichino disarmonie tali da
pregiudicare gravemente la esecuzione
ottimale
della prestazione del fotografo;
- esistano fondati e reali rischi di
insolvenza da parte del cliente. |
|
15.2
Nelle ipotesi predette, e in quella di
cui sub 14.2, il fotografo dovrà
formalizzare per iscritto la decisione
di recedere dal rapporto, indicando - su
eventuale richiesta del cliente - altri
colleghi professionisti disponibili a
fornire
prestazioni equivalenti; in ogni caso,
facendo quanto ragionevolmente possibile
per
evitare che la interruzione del rapporto
determini per il cliente pregiudizi non
giustificati. |
|
Sanzioni disciplinari - Collegio dei
Probiviri |
|
16.
Misure |
|
I
fotografi vincolati all'osservanza del
presente codice saranno suscettibili -
in
dipendenza da comportamenti difformi
dalle relative previsioni – delle
seguenti
misure:
- il richiamo;
- la deplorazione;
- la censura;
- la sospensione dalla qualità di membro
della Associazione cui appartengono, per
un periodo di tempo fino a 6 mesi;
- la espulsione dalla Associazione. |
|
17.
Graduazione. Ipotesi di applicazione |
|
17.1
Le misure di cui sopra sono citate in
ordine di gravità crescente. |
|
17.2
Esse potranno essere irrogate come di
seguito:
- il richiamo, con riferimento alle
mancanze e/o vio lazioni più lievi delle
regole di cui
al presente codice;
- la deplorazione, con riferimento alle
mancanze e/o violazioni più gravi;
- la censura, con riferimento alle
mancanze e/o violazioni di gravità
ancora più
consistente, o per recidiva in fatti che
abbiano già provocato il richiamo e/o la
deplorazione;
- la sospensione, relativamente a
violazioni di portata e consistenza
ancora più
grave o realizzate rispetto direttive
degli organi delle Associazioni che - in
conformità ai contenuti del presente
Codice - abbiano fissato indirizzi
deontologici
specifici, determinandoli con
deliberazione vincolante per tutti gli
iscritti;
- la espulsione, per ripetute o gravi
infrazioni alla disciplina di cui al
presente
Codice, o per indegnità morale o civile
dell'associato. |
|
18.
Pubblicità delle misure comminate |
|
Tanto le fattispecie
che hanno portato alla irrogazione di
una misura che la relativa
pronuncia, se ed in quanto l'organo che
ha emanato quest'ultima la ritenga
espressamente di utile conoscenza per la
categoria dei fotografi nella
generalità,
potranno essere diffuse per estratto su
organi di stampa interni delle
Associazioni, o
su pagine a cura di queste gestite su
altri organi: con rispetto
dell'anonimato del
fotografo coinvolto, o delle altre parti
interessate alla vicenda. |
|
19.
Collegio dei Probiviri |
|
19.1
Gli organi interni a livello nazionale
delle Associazioni che promuovono il
presente Codice eleggono, con durata
triennale, il Collegio dei Probiviri,
composto di
5 membri effettivi più tre supplenti, i
quali restano in carica per un triennio
e sono
rieleggibili per un solo altro mandato.
I membri supplenti sostituiscono i
membri
effettivi in caso di impedimento di uno
o più di questi.
I cinque membri di cui sopra
provvederanno, alla prima riunione
successiva alla loro
elezione, alla nomina del Presidente del
Collegio, in persona di un giurista (non
appartenente alle Associazioni); il
quale resterà in carica per analoga
durata, e
potrà essere rieletto. |
|
19.2
I Probiviri non potranno ricoprire
cariche a livello nazionale e/o
regionale nelle
organizzazioni delle Associazioni che li
hanno designati o eletti. |
|
20.
Competenza - decisioni |
|
20.1
Oltre che il compito di giudicare sui
casi di violazione dei presente Codice,
segnalabili a cura di chiunque vi abbia
interesse, il Collegio dei Probiviri è
legittimato a dirimere - in funzione di
"Corte d'Onore" - vertenze tra iscritti
alle
Associazioni che glielo richiedano.
Adotta decisioni finali motivate, a
maggioranza
semplice dei propri componenti; nel caso
di delibere che si risolvano
paritariamente, sarà prevalente il voto
del Presidente. |
|
21.
Norme sull'operatività |
|
21.1
La procedura innanzi al Collegio dei
Probiviri può essere promossa su
iniziativa
di chiunque vi abbia interesse, e -
comunque - su iniziativa degli organi
dirigenti
delle Associazioni, così come dietro
esposto documentato di un associato.
Dovranno
essere preventivamente contestati
all'interessato - a cura del Collegio
dei Probiviri -
gli addebiti e i rilievi mossi, con
l'invito a presentare le proprie
giustificazioni scritte
entro il termine di quindici giorni.
Il Collegio potrà delegare ad uno dei
suoi componenti sia le indagini
preliminari
necessarie alla formulazione degli
addebiti da contestare, che i singoli
atti istruttori. |
|
21.2
Esaminate le giustificazioni come sopra
presentate, ove il Collegio non ritenga
destituiti di fondamento gli addebiti e
contestazioni mosse all'interessato,
(così
archiviando la posizione, e dandone
comunicazione a quest'ultimo nonché a
chi ha
promosso il giudizio), si procederà
all'istruzione di quest'ultimo.
L'interessato, nel
procedimento innanzi al Collegio, dovrà
essere posto in grado di svolgere la
propria
difesa oralmente e/o per iscritto, e
dovrà essere invitato a comparire con
preavviso
di almeno 10 giorni. All'esito della
istruzione (in cui il Collegio potrà
disporre il
contraddittorio delle parti) sarà
immediatamente emanata la pronuncia,
redatta in
forma scritta e sinteticamente motivata,
che verrà letta alle parti o - in loro
assenza
- a queste comunicate per raccomandata. |
|
21.3
Il Collegio sceglie nel proprio seno un
segretario responsabile della custodia
degli atti e dei documenti, il quale
redige apposito verbale dello
svolgimento dei
lavori. |
|
22.
Integrazioni del Collegio dei Probiviri |
|
In
caso di cessazione di un Probiviro dalla
carica per qualsiasi causa, subentra
nell'ordine il primo dei membri
supplenti nell'ordine indicato a cura
dall'Associazione
che lo ha designato o eletto.
Analogamente si procede, limitatamente
al singolo procedimento, in caso di
astensione o ricusazione preventivamente
deliberate dal Collegio. |
|
|
|
|